L’assicurazione RC per onicotecnica riguarda le somme che puoi essere tenuta a pagare per danni a terzi nell’attività assicurata, entro le condizioni della polizza. Per sceglierla serve descrivere il lavoro che svolgi: trattamenti, locali, persone coinvolte e prodotti. Quando arriva un reclamo, occorre poi ascoltare la cliente, ricostruire i fatti e capire se devi avvisare l’assicuratore. Questa guida aiuta a leggere la copertura e a organizzare questi passaggi senza confondere un difetto del servizio con una richiesta di risarcimento.
In breve: verifica che la polizza comprenda le attività effettive, poi confronta esclusioni, massimali, franchigie e scoperti. Se una cliente segnala un problema, occupati subito della sua sicurezza e registra i fatti. Controlla immediatamente termini e destinatari dell’avviso assicurativo: la gestione interna del reclamo non sospende questi obblighi. Un reclamo contro la compagnia segue invece una procedura distinta.
Le indicazioni sono informative e organizzative. L’operatività della copertura e le decisioni su responsabilità, accordi o risarcimenti richiedono l’esame del caso e del contratto con l’assicuratore e, quando necessario, un legale.
Che cosa può coprire la RC dell’onicotecnica
Un danno a una cliente durante il trattamento, una caduta nei locali e un oggetto danneggiato sono situazioni da sottoporre all’intermediario quando chiedi un preventivo. La copertura di ciascun caso dipende dalla descrizione dell’attività e dalle garanzie acquistate. Il nome commerciale “RC estetista” o “RC professionale” da solo non permette di sapere che cosa è incluso.
Una contestazione sul colore o sulla durata del servizio può richiedere una correzione o un rimborso, ma non dimostra da sola che esista un danno coperto dalla RC. Anche quando la cliente chiede un risarcimento, vanno verificati fatti, responsabilità e condizioni assicurative. La guida IVASS sulla responsabilità civile spiega questo rapporto fra assicurato, impresa e terzo danneggiato.
La polizza RC è sempre obbligatoria per l’onicotecnica?
L’obbligo previsto dall’articolo 5 del D.P.R. 137/2012 riguarda le professioni regolamentate definite dall’articolo 1, il cui esercizio richiede l’iscrizione in ordini o collegi. Non si può usare questa norma, da sola, per affermare che ogni onicotecnica abbia lo stesso obbligo assicurativo.
Per la tua attività, fai verificare gli eventuali obblighi derivanti dalle norme applicabili e dai contratti che sottoscrivi, per esempio con un committente o una struttura che ti ospita. La verifica dell’obbligo è distinta dalla scelta di assicurare un rischio che non potresti sostenere economicamente. Per l’inquadramento dell’attività consulta anche come aprire un nail center e la guida su Partita IVA, ATECO e fatture per onicotecnica.
La mappa dei rischi prima di chiedere un preventivo
Prepara un elenco dei servizi, dei luoghi di lavoro e delle persone coinvolte. Un nail center che vende cosmetici o tiene corsi deve dichiarare anche queste attività. Consegnare lo stesso elenco a ciascun intermediario rende più utile il confronto fra proposte.
Trattamenti
- Che cosa dichiarare
- Gel, acrilico, acrygel, semipermanente e manicure effettivamente eseguiti.
- Che cosa chiedere
- Le tecniche indicate rientrano nell’attività assicurata?
Locali e beni
- Che cosa dichiarare
- Sede, attrezzature, beni affidati e rapporto con il proprietario.
- Che cosa chiedere
- Quali responsabilità per i locali e quali danni ai beni sono inclusi?
Persone
- Che cosa dichiarare
- Titolare, dipendenti, collaboratrici, tirocinanti e docenti.
- Che cosa chiedere
- Di quali persone è coperto l’operato e con quali limiti?
Prodotti
- Che cosa dichiarare
- Uso professionale, vendita, eventuale importazione o marchio proprio.
- Che cosa chiedere
- Quali danni da prodotti sono coperti, anche dopo il servizio o la vendita?
Fuori sede
- Che cosa dichiarare
- Domicilio, eventi, fiere e formazione.
- Che cosa chiedere
- La garanzia comprende questi luoghi e il territorio in cui lavori?
Come leggere attività, garanzie ed esclusioni
Leggere il contratto
Prima il rischio coperto, poi l’importo
- 1Attività e soggettiIl servizio, il luogo e le persone rientrano nel rischio assicurato?
- 2Evento e garanziaIl tipo di danno rientra nelle garanzie acquistate?
- 3EsclusioniIl caso supera anche la verifica delle esclusioni applicabili?
- 4ImportoVerifica massimale, sottolimiti, franchigia e scoperto, insieme alle altre condizioni.
Chiedi il documento informativo precontrattuale (DIP Danni), il DIP aggiuntivo e le condizioni complete prima di sottoscrivere. Leggi insieme la descrizione del rischio, le garanzie, le esclusioni e le appendici: una risposta generica del tipo “è tutto incluso” non chiarisce una clausola dubbia. Chiedi che il chiarimento indichi il punto del contratto e, se serve una modifica, che questa risulti nei documenti contrattuali.
Verifica separatamente i danni causati a terzi dall’attività, la responsabilità per i locali e quella per l’operato degli addetti. La RCT riguarda la responsabilità civile verso terzi; la RCO quella verso i prestatori di lavoro, nei termini della polizza. Nessuna delle due va interpretata come copertura automatica di ogni danno a dipendenti, collaboratrici o clienti.
Se vendi prodotti, insegni o lavori fuori sede, controlla le relative estensioni. Leggi inoltre come vengono gestite le spese di difesa e la nomina del legale: una garanzia di tutela legale non coincide necessariamente con la gestione della lite prevista dalla RC. La copertura assicurativa non autorizza a svolgere attività vietate o per le quali mancano i requisiti.
Massimale, franchigia, scoperto e sottolimiti
Il massimale è il tetto della prestazione assicurativa. Controlla se vale per singolo sinistro e se esiste anche un limite complessivo annuo. Un sottolimite restringe ulteriormente l’importo disponibile per una specifica garanzia. Per capire quanto può restare a tuo carico, devi leggere anche franchigia e scoperto.
Franchigia assoluta
- Come leggerla
- La somma indicata resta a tuo carico anche quando il danno la supera.
Franchigia relativa
- Come leggerla
- Sotto la soglia il danno resta a tuo carico; superata la soglia, la franchigia non viene detratta. Restano gli altri limiti contrattuali.
Scoperto
- Come leggerla
- È una percentuale a tuo carico; può prevedere un minimo o un massimo.
Massimale e sottolimite
- Come leggerla
- Stabiliscono un tetto. Un importo più alto non estende le attività assicurate e non elimina le esclusioni.
Le definizioni sono approfondite nelle guide IVASS A che cosa servono le assicurazioni e Le assicurazioni della responsabilità civile. Se franchigia e scoperto compaiono insieme, chiedi come si applicano: non sommarli o scegliere il maggiore senza leggere la clausola.
Esempio: quanto resta a carico su un danno di 2.000 euro
Tre ipotesi separate · danno di 2.000 €
La quota che può restare a tuo carico
Franchigia assoluta: 500 €
2.000 − 500 = 1.500 € a carico dell’assicuratore.
Scoperto: 10%, minimo 300 €
Il 10% è 200 €: vale il minimo di 300 €.
Limite: 1.500 €, senza franchigia o scoperto
Il limite lascia 500 € del danno a carico dell’assicurato.
I tre casi illustrati sono ipotesi didattiche separate, con responsabilità e danno coperto già accertati. Nei primi due il massimale è sufficiente; nel terzo ipotizziamo un limite di 1.500 euro e nessuna franchigia o scoperto. Non sono prezzi di mercato, preventivi o importi consigliati.
Con una franchigia assoluta di 500 euro, su 2.000 euro restano a carico dell’assicurato 500 euro. Con uno scoperto del 10% e minimo di 300 euro, il 10% sarebbe 200 euro, ma si applica il minimo di 300 euro. Nel terzo caso, il limite di 1.500 euro lascia scoperti 500 euro. Con una franchigia relativa di 500 euro, invece, il superamento della soglia eviterebbe la detrazione dei 500 euro, fermi gli altri limiti.
Forma temporale, retroattività e copertura dopo la cessazione
Nelle polizze “loss occurrence” conta il momento dell’evento dannoso; nelle “claims made” conta la richiesta di risarcimento ricevuta nel periodo previsto. La retroattività stabilisce quanto indietro possono risalire i fatti, quando prevista. Un’eventuale garanzia dopo la cessazione o la scadenza opera soltanto alle condizioni pattuite.
Prima di cambiare compagnia o cessare l’attività, fai ricostruire la continuità delle coperture. Dichiara correttamente fatti noti e richieste già ricevute, e verifica quando devono essere notificati. Un sinistro può emergere dopo il trattamento: la sola data di scadenza stampata sulla polizza non risolve la questione.
Esclusioni e obblighi da controllare
Cerca come il contratto tratta allergie, infezioni, danni da prodotti, attività non dichiarate, fatti già noti, danni graduali e difetti del solo risultato estetico. Per ciascuna voce annota la clausola e indica se è compresa, esclusa o assicurabile con un’estensione; aggiungi gli eventuali limiti. Se non trovi una risposta, porta all’intermediario un esempio del trattamento che esegui e chiedi quale clausola si applica.
Conserva le istruzioni dei prodotti, i riferimenti dei lotti e i documenti relativi al servizio. Nella scheda del servizio indica quali prodotti e lotti hai usato, così puoi ritrovarli quando ricostruisci il caso. Le guide sulla scheda cliente, sull’allergia a gel e metacrilati e sulla disinfezione e sterilizzazione degli strumenti approfondiscono le rispettive precauzioni.
Le domande da chiarire prima di firmare
Quali attività, tecniche e prodotti risultano espressamente assicurati?
Sono inclusi collaboratori, dipendenti, tirocinanti e attività didattiche?
Quali danni a persone, cose, locali e beni affidati sono coperti?
Uso, vendita o importazione di prodotti richiedono una garanzia distinta?
Quali sono massimale per sinistro, aggregato annuo e sottolimiti?
Come operano franchigia, scoperto, minimo e massimo?
La polizza opera in forma loss occurrence o claims made e quale retroattività prevede?
Che cosa devo dichiarare come circostanza o fatto noto?
Entro quando e attraverso quale canale devo denunciare?
Quali accordi, rimborsi o rifacimenti devo concordare con l’assicuratore quando è coinvolto un sinistro?
Come sono disciplinate difesa legale, perizie ed eventuale tutela legale aggiuntiva?
Che cosa accade in caso di cambio compagnia o cessazione dell’attività?
Verifica l’impresa negli albi IVASS e l’intermediario nel Registro Unico degli Intermediari e negli elenchi pertinenti. Controlla anche i recapiti ufficiali. Conserva preventivo, questionario compilato, dichiarazioni, polizza, appendici e ricevute; annota scadenza e condizioni di rinnovo.
Reclamo della cliente, sinistro e reclamo assicurativo
Chi comunica con chi
Tre comunicazioni con scopi diversi
Reclamo sul servizio
Segnalazione, richiesta e risposta alla cliente.
Avviso di sinistro o circostanza
Comunicazione nei termini e con il canale applicabili.
Reclamo assicurativo
Contestazione della gestione assicurativa o della condotta dell’intermediario.
La cliente contesta al salone un servizio o segnala un danno. Tu, in qualità di assicurata, comunichi all’assicuratore l’evento o la richiesta secondo il contratto. Se sorgono problemi con la compagnia o l’intermediario, puoi presentare a questi soggetti un reclamo assicurativo. Sono comunicazioni con destinatari e finalità diversi; possono riguardare la stessa vicenda.
Registra la segnalazione della cliente e controlla subito se devi notificare una circostanza o un sinistro. Non aspettare di chiudere il confronto con lei né di ricevere una lettera di un avvocato. La definizione contrattuale di “circostanza” può comprendere fatti dai quali potrebbe nascere una richiesta.
Difetto estetico senza sintomi
- Prima risposta operativa
- Ricostruisci servizio e richiesta della cliente; valuta una soluzione e gli eventuali obblighi di comunicazione.
Dolore, reazione o lesione
- Prima risposta operativa
- Interrompi il servizio, indirizza alla valutazione sanitaria appropriata e verifica subito la procedura assicurativa.
Caduta o danno a un oggetto
- Prima risposta operativa
- Metti in sicurezza l’area, registra i fatti e avvisa il destinatario previsto dalla polizza.
Richiesta economica o lettera legale
- Prima risposta operativa
- Conserva e trasmetti il testo all’assicuratore nei termini applicabili; coinvolgi il legale quando occorre.
Le prime azioni dopo un incidente
Interrompi il trattamento se continuare può peggiorare la situazione. In presenza di un’emergenza, come difficoltà respiratoria, attiva subito i soccorsi. Dolore importante o persistente, gonfiore, lesioni, secrezione e alterazioni dell’unghia richiedono una valutazione sanitaria, senza formulare diagnosi in salone o coprire i segni con altro prodotto.
Metti in sicurezza la persona e l’area interessata.
Annota ciò che osservi e ciò che la cliente riferisce, tenendo distinti i due elementi.
Registra data, ora, servizio, operatrice, prodotti, lotti e attrezzature pertinenti.
Conserva documenti e materiali utili senza alterare le prove. Escludi dall’uso quelli coinvolti quando serve a prevenire altri incidenti, rispettando le necessarie cautele igieniche.
Informa il responsabile e attiva la comunicazione assicurativa prevista, senza aspettare un fascicolo completo.

Aprire e aggiornare la pratica interna
Assegna un identificativo e una referente. Raccogli il contatto necessario, la segnalazione ricevuta, il servizio, la richiesta della cliente e una cronologia delle comunicazioni. Aggiungi i documenti pertinenti già disponibili, l’eventuale numero del sinistro e le istruzioni ricevute. Evita di duplicare dati sanitari in registri accessibili a tutto lo staff.
Separa fatti osservati, dichiarazioni e valutazioni: “la cliente riferisce bruciore dalle 20:00” non equivale a una diagnosi di allergia causata dal gel. Mantieni gli originali; ogni correzione o nuova informazione va aggiunta con data, senza riscrivere retroattivamente la scheda.
Puoi fissare questi obiettivi interni: confermare la ricezione entro il giorno di apertura successivo alla segnalazione e inviare un primo aggiornamento entro due giorni lavorativi dalla segnalazione. Nell’aggiornamento indica che cosa hai verificato e quale passaggio manca, anche se non hai ancora un esito. Queste scadenze riguardano il rapporto con la cliente e non spostano i termini dell’avviso assicurativo. Mantieni una referente del nail center anche quando aspetti un fornitore, una collaboratrice o la compagnia.
Denunciare il sinistro: termini, canale e documenti
L’articolo 1913 del Codice civile prevede, come regola generale, l’avviso all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto entro tre giorni da quando il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Leggi subito le condizioni: vanno verificate la definizione dell’evento da notificare, le eventuali previsioni contrattuali e la decorrenza del termine nel caso concreto.
Usa il canale e il destinatario indicati nella polizza e conserva la prova dell’invio e della ricezione. Se ti assiste un intermediario, verifica chi trasmette formalmente la denuncia e chiedine riscontro. Invia i fatti noti, la richiesta ricevuta e i documenti disponibili, indicando ciò che manca; integra poi la pratica senza ritardare l’avviso iniziale.
Un ritardo non va descritto come perdita automatica di ogni copertura: l’articolo 1915 distingue l’omissione dolosa da quella colposa e, per quest’ultima, considera il pregiudizio subito dall’assicuratore. Se il termine è già trascorso, segnala comunque il caso e fai valutare la situazione; non nascondere date o documenti.
Prima di riconoscere responsabilità, concludere accordi, pagare somme o incaricare un perito, controlla gli obblighi contrattuali e chiedi istruzioni scritte. Puoi ascoltare e assistere la cliente mentre queste verifiche sono in corso. Descrivere fedelmente i fatti all’assicuratore è necessario anche quando possono evidenziare un errore dell’attività.
Rifacimento, rimborso e risarcimento
Un rifacimento corregge il servizio; un rimborso restituisce tutto o parte del prezzo; un risarcimento riguarda un danno. Anche un gesto commerciale può avere conseguenze nella gestione della pratica: concorda con l’assicuratore le iniziative che possono interferire con il sinistro e descrivi per iscritto che cosa proponi alla cliente.
Il coordinamento con la compagnia non cancella i diritti della cliente. Evita rinunce generiche in cambio di un ritocco: la firma di un modulo non rende automaticamente valida ogni clausola. L’AGCM illustra la tutela contro le clausole vessatorie nei rapporti con i consumatori. Per un accordo su un danno o una controversia serve una valutazione legale del caso.
Se la cliente presenta sintomi, non proporre di provare un altro prodotto come soluzione. Per i soli difetti tecnici, registra la correzione e verifica che cosa cambiare nella procedura. La guida su bolle, crepe, rotture e prodotto sulle cuticole aiuta a orientare questo controllo.
Privacy: foto, salute e documenti del reclamo
Una fotografia può rivelare informazioni sulla salute. Per trattare dati personali serve una base giuridica; per quelli sanitari occorre anche una delle condizioni previste dall’articolo 9 del GDPR. Non usare un consenso generico alla manicure come autorizzazione per ogni raccolta o condivisione. Il Garante spiega le condizioni del trattamento; gli articoli 5, 6, 9 e 32 del GDPR sono i riferimenti per finalità, liceità, dati particolari e sicurezza.
Raccogli soltanto ciò che serve alla pratica, limita gli accessi e definisci tempi di conservazione coerenti con le finalità e gli obblighi applicabili. Una richiesta dell’assicuratore non giustifica automaticamente l’invio di una cartella clinica completa. Verifica necessità, destinatari e modalità di trasmissione con il referente privacy o il legale; quando appropriato, chiedi come la cliente possa inviare direttamente i documenti sanitari al destinatario autorizzato.
Le immagini raccolte per un reclamo non sono liberamente riutilizzabili sui social o nei corsi. Tieni separate queste finalità. La guida sulla scheda cliente, consenso e privacy approfondisce l’organizzazione della documentazione.
Messaggi da adattare alla situazione
Sostituisci i campi fra parentesi e conserva soltanto le richieste pertinenti. Sono esempi di comunicazione, non moduli per concludere accordi o rinunciare a diritti.
Conferma di ricezione
Ciao [nome], abbiamo ricevuto la tua segnalazione del [data] sul servizio [servizio]. La referente è [nome e contatto]. Verifichiamo la documentazione e ti aggiorniamo entro [data del primo aggiornamento], anche se la verifica non sarà ancora conclusa.
Richiesta delle informazioni necessarie
Per ricostruire il caso ci servono [informazioni mancanti pertinenti]. Puoi inviarle tramite [canale concordato]. Per eventuali documenti sanitari ti indicheremo prima quali sono necessari, a chi inviarli e con quali modalità.
Aggiornamento sulla pratica
La pratica [codice] è in esame. Abbiamo verificato [fatti accertati] e resta da chiarire [punto]. Il prossimo passaggio è [azione]; ti aggiorniamo entro [data]. Puoi contattare [referente] per aggiungere informazioni.
Quando il reclamo riguarda la compagnia o l’intermediario
Se contesti un rifiuto di copertura, un ritardo o un comportamento nella gestione della polizza, invia un reclamo al destinatario indicato nei documenti assicurativi. Per l’impresa è l’ufficio reclami; per la condotta dell’intermediario verifica il canale di sua competenza. Indica polizza, pratica, fatti contestati, richiesta e allegati pertinenti.
La procedura IVASS sui reclami prevede che l’impresa risponda entro 45 giorni. Se la risposta manca entro il termine o non ti soddisfa, puoi rivolgerti a IVASS secondo le istruzioni ufficiali. Questi 45 giorni riguardano la risposta al reclamo assicurativo: non sono un termine da usare per rispondere alla cliente o denunciare il sinistro.
Dal 15 gennaio 2026 puoi valutare anche il ricorso all’Arbitro Assicurativo, dopo un reclamo per le stesse ragioni rimasto senza risposta per 45 giorni o con risposta insoddisfacente. L’accesso dipende da soggetto, materia, importi e ulteriori condizioni: controlla le regole e FAQ ufficiali. Il ricorso si presenta sul portale e viene deciso sui documenti; l’Arbitro non dispone nuove perizie d’ufficio né raccoglie testimonianze.
L’Arbitro esamina controversie con imprese e intermediari, non il reclamo della cliente contro il salone. Può accedervi il contraente o l’assicurato nei casi ammessi; il terzo danneggiato può farlo solo quando ha azione diretta contro l’impresa, come nelle ipotesi previste per la RC auto. Le decisioni non sono vincolanti come una sentenza e resta possibile rivolgersi all’autorità giudiziaria. Il reclamo a IVASS, il ricorso all’Arbitro e la causa civile hanno funzioni e regole diverse.
Usare i reclami per migliorare il lavoro
Confronta i reclami con il numero di servizi, annota le cause ricorrenti e controlla tempi di risposta, casi riaperti e soluzioni adottate. Tieni distinti rifacimenti, rimborsi commerciali, franchigie e altri costi. Per ogni problema ricorrente assegna una correzione a una persona e verifica che sia stata completata.
Questi dati aiutano a rivedere procedure e copertura al rinnovo. Per inserirne i costi nei conti dell’attività consulta il listino prezzi dell’onicotecnica. Una comunicazione chiara nella gestione dei problemi completa il lavoro descritto in come trovare clienti da onicotecnica.
Preparare la procedura prima del prossimo reclamo
Raccogli contratto, appendici e contatti per sinistri e reclami assicurativi in un punto accessibile alla responsabile.
Confronta attività svolte e attività dichiarate; segnala variazioni e dubbi all’intermediario.
Prepara un registro essenziale, con accessi definiti, e concorda chi aggiorna la cliente e chi invia la denuncia.
Simula una contestazione tecnica e un incidente: verifica che il personale sappia fermarsi, chiedere aiuto e reperire i canali corretti.
Per approfondire tecnica, igiene e organizzazione del servizio puoi consultare i corsi unghie BeautyLearn e l’Accademia Unghie. La formazione tecnica va affiancata alle verifiche assicurative e legali pertinenti all’attività.
Domande frequenti sull’assicurazione RC per onicotecnica
Quanto costa una RC per onicotecnica?
Il broker MioAssicuratore pubblica per le estetiste un’indicazione da 100 euro l’anno per un’attività individuale a 400 euro l’anno per centri con macchinari avanzati. Per l’onicotecnica, fai includere nel preventivo i trattamenti che esegui. Con un premio ipotetico di 240 euro all’anno, in un anno senza sinistri paghi 240 euro. Con un solo danno coperto di 2.000 euro, franchigia assoluta di 500 euro e massimale sufficiente, premio e franchigia fanno 740 euro.
Come scegliere il massimale?
Porta all’intermediario casi legati al tuo lavoro: per esempio, una lesione durante un trattamento e una caduta nei locali. Per ciascuno chiedi quale garanzia interviene, il limite per sinistro e l’eventuale sottolimite. Verifica anche l’aggregato annuo e quanto resterebbe a tuo carico dopo franchigia o scoperto. Chiedi poi una quotazione con un massimale più alto, lasciando uguali le altre condizioni, per vedere quanto costa aumentare il limite.
La RC copre allergie a gel e metacrilati?
Cerca nelle garanzie i danni alla persona durante i trattamenti e, nelle esclusioni, le voci su allergie e prodotti. Chiedi all’intermediario una risposta scritta a questa domanda: “La ricostruzione in gel che eseguo è assicurata anche in caso di reazione allergica? Quale clausola lo stabilisce e quali limiti si applicano?” La copertura del singolo caso richiede l’accertamento dei fatti; una reazione segnalata dalla cliente non permette di diagnosticare un’allergia o stabilirne la causa in salone.
Devo comunicare un danno che sembra sotto franchigia?
L’importo stimato non elimina gli obblighi di avviso. Verifica che cosa la polizza richiede per eventi, circostanze e richieste, e comunica il caso nei termini applicabili. Il costo effettivo o la portata del danno possono essere ancora incerti.
Come rispondere a una recensione negativa collegata a un reclamo?
Rispondi senza diffondere dati, trattamenti o dettagli sanitari: conferma la disponibilità a esaminare il caso tramite un canale privato e indica il contatto. Non discutere pubblicamente prove, responsabilità o contenuti della pratica.
Quando devo rivedere la polizza?
Al rinnovo e quando cambiano attività, sedi, personale, vendita di prodotti o lavoro fuori sede. Comunica le variazioni rilevanti secondo il contratto prima di presumere che siano comprese e conserva i documenti che confermano le modifiche.
Fonti e riferimenti
Ultimo aggiornamento: 11 ottobre 2026.
IVASS: A che cosa servono le assicurazioni e Le assicurazioni della responsabilità civile.
D.P.R. 137/2012: articoli 1 e 5, ambito delle professioni regolamentate e obbligo assicurativo.
Codice civile nella banca dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze: articolo 1913 e articolo 1915.
Garante: come trattare correttamente i dati e Regolamento (UE) 2016/679.







